News

News

  • 30.07.2010

Obblighi del mediatore nella conclusione dell'affare

L'art. 1759, primo comma, c.c. - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché con le disposizioni specifiche della materia - a partire dalla legge n. 39/2009, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio, fino al recente D.gls. 26 marzo 2010, n. 59 -  che hanno dato particolare risalto alla natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo (ora sostituito ex art. 73 del citato D.lgs. n. 59/2010, dalla iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, cd. REA), che richiede determinati requisiti di cultura e competenza, condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (artt. 2 e 6 delle legge n. 39/1989, non abrogati dalla nuova fonte). In tale prospettiva, è stato significativamente stabilito che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è pur tuttavia gravato in positivo dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.