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  • 02.09.2010

Mutui per l'abitazione principale. Da oggi le domande per sospendere la rata

Le famiglie in difficoltà con il mutuo a causa del verificarsi di gravi emergenze lavorative e di salute,  possono presentare la domanda di sospensione del pagamento della rata di mutuo e accedere al fondo previsto dalla Finanziaria 2008.

Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

Requisiti e condizioni di accesso

Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprieta' sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;

b) titolarita' di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al beneficio e' subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilita' del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;

b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario,

c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;

d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;

e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

La domanda

La  domanda di sospensione va presentata alla banca presso la quale e' in corso di ammortamento il mutuo, compilando il modello disponibile sul sito internet    http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html

Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.  Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo.

Revoca dell'agevolazione

La presentazione di dichiarazioni mendaci o false, comporta la revoca delle agevolazioni e l'obbligo per il beneficiario di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

Termini

La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarita' formale chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione.
Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilita' del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.
Acquisito il nullaosta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne da' comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attivita' di vigilanza.
La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.
Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.