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  • 15.03.2011

Dal 2012 obbligatorio l'ACE per gli annunci immobiliari

La prima regione italiana a dare l'esempio è stata la Lombardia, che ha introdotto l'obbligo di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci commerciali per le vendite e le locazioni (leggi qui).

La legge regionale n. 3/2011 (Collegato ordinamentale 2011), entrata in vigore l'11 marzo scorso, stabilisce infatti all'articolo 17 che la Giunta regionale detta disposizioni per “rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione”. Per il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta questo obbligo è prevista una “sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio”.

Direttiva 2010/31/CE

Con questa misura la Lombardia recepisce quando indicato dalla recente Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 giugno 2010. Questa direttiva, sostitutiva della direttiva 2002/91/CE che sarà abrogata dal 1° febbraio 2012, stabilisce che in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato deve essere riportato in tutti gli annunci commerciali.

Legge comunitaria 2010

Il recepimento in Italia della Direttiva 2010/31/CE è previsto tra l'altro dalla Legge comunitaria 2010 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”), approvata in prima lettura dal Senato nel febbraio scorso.

Decreto Rinnovabili

L'obbligo, previsto nella direttiva europea, di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci immobiliari è stato ora ripreso e reso più chiaro (leggi qui) nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Questo decreto, di prossima entrata in vigore, introduce due nuovi commi, il il 2-ter e il 2-quater all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005.

Certificato energetico nei rogiti

Il nuovo comma 2-ter prevede l'inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di singole unità immobiliari, di "apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici". Per i contratti di locazione la disposizione si applica solo se gli edifici o i singoli enti immobiliari sono già dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica - ACE (trattasi di immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55%).

Indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari

Il comma 2-quater dispone invece che a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE. Si supererà così la cifra di oltre 1 milione di annunci immobiliari e di ACE: ai dati sulle compravendite di case (611.878 nel 2010 secondo le stime dell'Osservatorio del mercato immobiliare) vanno infatti aggiunti i numeri su tutte le locazioni e sugli immobili del lavoro. Il giro d'affari stimato è di quasi 300 milioni di euro (300 euro ad ACE di media) per gli immobili che sono sprovvisti dell'attestato di certificazione energetica.